mercoledì 13 ottobre 2010

Il "preliminare del preliminare", secondo Cass., civ., Sez. II, 2.4.2009, n. 8038

Nella sentenza menzionata, la seconda sezione civile della Suprema Corte ribadisce un importante principio di diritto in materia di contratto preliminare.
La vicenda giudiziaria trae origine da una scrittura privata stipulata dalle parti in causa, con la quale una parte aveva formulato una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile per un certo prezzo, di cui una quota da versare a titolo di caparra e la restante come meglio specificato nel successivo preliminare, che avrebbe dovuto essere concluso nei 30 giorni successivi. Contratto, tuttavia, mai stipulato a seguito del rifiuto di adempiere dell'aspirante acquirente, dopo che gli era stata comunicata l'accettazione della proposta.
La Suprema Corte risolve la questione muovendo dalla qualificazione giuridica dell'accordo negoziale intervenuto tra le parti. Nel caso di specie, la Cassazione provvede a definire l'accordo controverso in termini di "preliminare del preliminare", come tale privo di effetto vincolante per le parti contraenti, secondo le opinioni maggioritarie espresse in dottrina e giurisprudenza.
La Suprema Corte coglie l'occasione per chiarire che "qualora, ai fini di una compravendita, le parti si impegnino a concludere un futuro contratto con effetti obbligatori che le vincoli a stipulare successivamente la vendita definitiva, laddove l'aspirante acquirente formalizzi un'offerta, senza passaggio di denaro, cui segue l'accettazione da parte dell'alienante, l'accordo raggiunto tra le parti deve essere qualificato soltanto quale preliminare del contratto preliminare - tecnicamente collocabile nella fase delle trattative, sia pure nello stato avanzato della "puntuazione" - destinato a fissare il contenuto del successivo negozio, ma senza alcun effetto vincolante per le parti".
Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento giuridico un preliminare del contratto preliminare avente la medesima validità ed efficacia del contratto preliminare e ciò in quanto l'art. 2932 c.c. instaura un diretto e necessario collegamento strumentale tra il contratto preliminare e quello definitivo, destinato a realizzare in maniera effettiva l'assetto di interessi programmato dalle parti.
L'"obbligarsi ad obbligarsi" determinerebbe soltanto un inutile ed inconcludente giro procedimentale, non sorretto da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento: non ha senso pratico promettere ora, di promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito.
In questo senso, la sentenza n. 8038/09 della Corte di Cassazione non si discosta dall'orientamento seguito dalla dottrina e giurisprudenza dominante laddove si afferma che l'accordo concluso tra le parti, e qualificabile come preliminare del preliminare, deve essere considerato invalido per mancanza di causa. Il medesimo, costituisce, pertanto, esplicazione delle trattative, sia pure nello stato avanzato della "puntuazione", come tale destinato a fissare il contenuto del successivo negozio, ma senza avere effetto vincolante per le parti.

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